Piccolo quadro storico-normativo dal POF al PTOF

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La XIII legislatura (1996-2001 con i ministri della pubblica istruzioneLuigi Berlinguer e nell’ultimo scorcio della legislatura, con il governo Amato II, il professore Tullio De Mauro) fu ricca di provvedimenti di vasta portata ed in gran parte ancora attivi. 

 Segnò un passaggio fondamentale l’approvazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (art. 21: c.d. legge dell’autonomia scolastica, che avrebbe poi avuto riconoscimento costituzionale con l’art. 117 della successiva legge costituzionale n.3/2001). 

Ma si ricordi anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. n 249/1998 da esso derivano i regolamenti di disciplina degli istituti di istruzione secondaria ed infine la legge n. 62 del 1° febbraio 2000 che ha definito il sistema pubblico di istruzione nazionale integrato, formato da scuole statali e scuole paritarie. 

La legge n. 59 del 15 marzo 1997 diede la «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

Dal primo comma dell’art. 21 della legge 59/1997 

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

scaturisce un disegno unitario che salda compitamente i sei provvedimenti attuativi dell’autonomia scolastica: 

il d. lgs. Del 31 marzo 1998, il n. 112

il d. lgs. 6 marzo 1998, n. 59

il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233

il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275

il d. lgs. Del 20 luglio 1999, n. 258

il decreto interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44

L’art. 3 (Piano dell’offerta formativa) del D.P.R. 275/1999 in soli cinque commi delinea, esplica la natura, il carattere unitario del «Piano dell’offerta formativa». 

  1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
  2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
  3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
  4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
  5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

La legge n. 107/2015 si è proposta di riscrivere, di rivisitare l’art. 3 del D.P.R. 275/1999 (in corsivo le modiche) nel comma 14 della nuova legge: 

L’art. 3 nel D.P.R. n. 275/1999

L’art. 3 nel D.P.R. n. 275/1999 nella l. 107/2015, c. 14 

Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)

  1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

«Art.  3 (Piano triennale dell’offerta formativa). 

1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita   la   progettazione   curricolare,  extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 


Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

    a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. 

Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  

Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 

 

La fonte di studio e preparazione di questo articolo è il manuale, sempre completo ed aggiornato che ha accompagnato ed accompagna i dirigenti scolastici, scritto dal dirigente scolastico Giuseppe Mariani edito dalle edizioni Edises.

Pietro Salvatore Reina, docente di religione presso l'Istituto Comprensivo Merano I. Ha conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose presso l'ISSR «San Luca» di Catania. Laureato in Lettere presso l'Università degli Studi di Catania. Membro del Direttivo della «Società Dante Alighieri»-Comitato di Bolzano. Autore di articoli e recensioni (Stilos) e di tre saggi (Tre donne alla ricerca della verità: Elsa Morante, un angelo amato di penna; Lalla Romano e Susanna Tamaro, l'inquieta via verso la luce; Pier Vittorio Tondelli, un tessitore di parole intrecciate dalla grazia e dalla bellezza) nel volume 5° dell'opera La letteratura e il sacro (a cura di Francesco D. Tosto), Bastogi, Roma, 2017 (Primo Premio «Tulliola Renato Filippelli»). Co-autore con il dirigente scolastico Luigi Martano del saggio Dentro o Fuori. Bullismo - Cyber, Edizioni Circolo Virtuoso, 2017.

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