IL SIGNIFICATO DI UNA VALUTAZIONE “TRASPARENTE E TEMPESTIVA”

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Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e successive modificazioni. 

 Lo Statuto, all’art. 2, prescrivendo che “lo Studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, sottintende di fatto l’attivazione di un processo di autovalutazione che conduca lo stesso a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

Ma cosa significa “Valutazione Trasparente e Tempestiva”?

La valutazione, trasparente e puntuale, riveste funzioni tanto organizzative, dato che consente allo studente di progettare il proprio studio futuro con gratificante incremento dell’efficienza, quanto auto valutative, stante la possibilità dell’individuo di esaminare i propri profili di debolezza e di focalizzarsi sul perfezionamento della propria preparazione.

Il concetto di Valutazione “Trasparente e Tempestiva”, viene di nuovo sottolineato nei successivi Regolamenti per la Valutazione. Nel DPR 122/2009 si evidenzia come la valutazione debba essere tempestiva e trasparente, con elevato valore formativo e orientativo in modo da concorrere allo sviluppo delle potenzialità, al recupero delle carenze, all’autovalutazione, alla capacità di scelte autonome e a stimolare l’apprendimento permanente.


Tutto ciò viene evidenziato successivamente nelle Linee guida della circolare n. 3 del 2015 del MIUR, e ribadito ulteriormente nel più recente decreto legislativo n. 62 del 2017.  Il riferimento normativo più attuale in tema di valutazione è appunto il D.Lgs 62/2017 che all’articolo 1 comma 1 recita: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche, del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” È importante osservare che il decreto indica oggetto della valutazione il processo formativo prima ancora dei risultati dell’apprendimento. 


Al raggiungimento di tali finalità possono contribuire anche l’alternanza scuola lavoro oltre che la diffusione di iniziative nel campo delle competenze digitali e delle competenze per l’esercizio efficace e democratico della cittadinanza, così come previsto anche dalla legge107/2015.
Gestire bene la valutazione è quindi fattore di qualità dell’azione educativa e formativa.

I Docenti sono pertanto tenuti a dichiarare i contenuti della propria progettazione formativa, a indicare finalità educative e obiettivi didattici che intendono perseguire, nonché strategie d’insegnamento, strumenti di verifica e criteri di valutazione.

Sul concetto di “Valutazione Tempestiva”, in assenza di espressa disciplina sul tema, è probabilmente corretto supporre che non tempestiva sia la valutazione, la quale giunga con un ritardo tale, da provocare una grave menomazione degli interessi tutelati dal citato art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Se il ritardo di una valutazione (non tempestiva), compromette l’organizzazione dello studio dello studente e non gli consente di condurre una consapevole autoanalisi che rilevi punti di forza e debolezza, inficiandone sostanzialmente il rendimento, si può quindi parlare di un diritto violato dello studente.

Con riguardo alla prova orale, sebbene la prassi ordinaria preveda la formulazione del voto direttamente al termine della verifica, sembra non potersi ritenere illegittima la dilazione nella comunicazione del medesimo, ma solo nel caso in cui sia giustificata e contenuta entro limiti temporali convenienti.

Ricorre invece la violazione, qualora i detti limiti temporali si dilatino a tal punto da incontrare la fattispecie di menomazione degli interessi tutelati di cui si è anzi discusso.

Una Valutazione “Trasparente e Tempestiva”, deve necessariamente essere completa, qualitativa e personalizzata, non selettiva, ma formativa. Una valutazione che diventa autentica, attraverso esperienze di apprendimento.

Lo scopo della valutazione nella Scuola, difatti non è quello di classificare gli alunni, come avveniva con i voti, per selezionarli, ma quello di capirli e aiutarli nella loro formazione, mediante esperienze di apprendimento significative e motivanti, per consentire a ciascuno di sviluppare in modo ottimale le proprie capacità, intelligenze e attitudini. “Valutare per educare”, quindi, senza escludere anche una funzione motivante di responsabilizzazione. Per il conseguimento di tali obiettivi è fondamentale che la valutazione sia “Trasparente” ovvero valutazione chiara, senza ombre e ambiguità e con tutte le motivazioni esplicite al soggetto a cui è destinata.

Una “Valutazione Trasparente”, deve appunto basarsi su criteri trasparenti e condivisi con finalità e obiettivi precisi volti al successo formativo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

Intanto è bene ricordare  che sul punto le norme sono chiare; la valutazione, infatti, deve coinvolgere tutte le componenti e tutti gli aspetti della vita di ogni singola Istituzione Scolastica: da un lato deve riguardare la scuola, i Dirigenti scolastici e i docenti in modo da favorire il miglioramento dell’offerta formativa, dall’altro deve essere finalizzata alla formazione  educativa, culturale  e professionale degli studenti secondo  quanto previsto dal profilo allegato alle Indicazioni per il curricolo per i vari ordini e indirizzi di scuola.
Un aspetto che non sempre viene tenuto nella giusta considerazione è che la valutazione non deve mai avere funzione esclusivamente selettiva ma al contrario deve poter influire in modo positivo nella costruzione dei progetti  di ogni singolo studente, favorendo l’acquisizione del senso di fiducia in se stesso.

Nel documento del 2018 “Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa”, il MIUR sottolinea che al fallimento formativo contribuisce anche una classificazione impropria e generica delle persone e nel nostro caso degli studenti, considerati più come target o bersagli, che come soggetti portatori di diritti e potenzialità umane, da riattivare e riscoprire insieme a loro. 

Il fallimento formativo, a sua volta, si manifesta nelle forme dell’abbandono, dell’uscita precoce dal sistema formativo, dell’assenteismo, del deficit nelle competenze di base.
Diverse ricerche, inoltre, mostrano che si stanno diffondendo sempre più casi di demotivazione fra gli studenti del II ciclo.
In un recente Rapporto il MIUR parla di 23mila alunni “a rischio dispersione” nella secondaria di I grado e di 112mila alunni nella secondaria di II grado.
Si tratta di dati che mostrano come il problema sia certamente molto complesso e che  la scuola, utilizzando bene gli strumenti della valutazione “Trasparente e Tempestiva”, che la legge prevede, può fare la propria parte.

Gabriella Befacchia Docente di lingua inglese presso la Scuola Secondaria di 1 grado; Master di 2 livello per Dirigenti Scolastici conseguito presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo; Integrazione modulo Didattica presso la stessa facoltà; Master di 1 livello in Traduzione e Redazione Tecnica, conseguito presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

 

 

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